Sei intenzionato ad acquistare un immobile ad uso residenziale? Una volta risolta l’annosa questione di reperire e valutare una proposta di mutuo ipotecario, è buona prassi abbinare al prodotto creditizio una polizza assicurativa a copertura del mutuo.

Negli anni di crisi economica ed occupazionale si è notevolmente diffusa la pratica commerciale di abbinare a mutui e prestiti una polizza vita di tipo TCM (Temporanea Caso Morte).

Quali sono le ragioni? Perché è meglio stare “alla larga” dall’offerta commerciale delle banche? Quali le migliori polizze assicurative da abbinare al contratto di mutuo ipotecario? Vediamo in questa guida di capire meglio quali sono le caratteristiche delle polizze assicurative a copertura del mutuo e come è cambiata la disciplina a tutela del consumatore creditizio.

Sommario

1 Polizze assicurative in abbinamento al contratto di mutuo: come funzionano?
2 Mutui e assicurazioni: cosa è cambiato?

Polizze assicurative in abbinamento al contratto di mutuo: come funzionano?
Sottoscrivere una polizza assicurativa in abbinamento al contratto di mutuo ipotecario consente di rendere indenni gli eredi in caso di premorienza del soggetto sottoscrittore rispetto alla durata contrattuale del debito contratto e rappresenta un elemento positivo in tema di prevenzione, in vista di una possibile insolvenza.

Le polizze più recenti, le CPI (Credit Protection Insurance o assicurazioni a protezione del credito) abbinano alla copertura caso morte anche le coperture di invalidità permanente e di perdita involontaria del posto di lavoro, allargando il ventaglio dei casi di sofferenza finanziaria in presenza di un’obbligazione economica rispetto ad un ente erogante che, di fatto, rispetto all’evenienza morte, è del tutto garantito.

Con la riforma del RUI (Registro Unico degli Intermediari), negli ultimi anni, le banche e gli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del TUB, divenuti con il nuovo Codice delle Assicurazioni Private, intermediari assicurativi iscritti alla sezione D del RUI, hanno sempre proposto tali polizze con la clausola che il beneficiario/vincolatario della Polizza TCM fosse la Banca stessa erogante il mutuo o il prestito.

La banca, in una situazione come questa, risulta essere assolutamente garantita nel momento in cui si verifichi il decesso del debitore/assicurato. Tale pratica è diventata una “condicio sine qua non” per la concessione del mutuo o del prestito, essendo altresì diventata di uso comune nel corso del tempo e della prassi commerciale.

Ben si comprende come la banca abbia sempre incassato sia le provvigioni che gli interessi sul prestito concesso per finanziare il premio. In certi casi, si può trattare anche di migliaia di euro da pagarsi anticipatamente per l’intera durata del credito concesso.

Questa prassi commerciale che ha alimentato i bilanci bancari per anni ha creato conflitti d’interessi e l’Organismo di Vigilanza è intervenuto per porre fine alla “duplice” veste della banca in qualità di intermediario e di beneficiario/vincolatario.

Mutui e assicurazioni: cosa è cambiato?
La condizione del contraente delle CPI è sempre stata debole. Dopo numerosi esposti da parte dei consumatori del credito che hanno denunciato il comportamento scorretto delle banche nella distribuzione delle polizze connesse ai mutui, finalmente oggi la disciplina legislativa ha previsto che “nel caso di polizze abbinati a prestiti collocate dalle stesse banche erogatrici del prestito, l’importo dei premi pagati dai consumatori è notevolmente più elevato, se comparato con il livello dei premi relativi alle stesse polizze quando offerte da altri intermediari assicurativi. Ciò viene a dipendere dalle provvigioni applicate sul premio e percepite dalle banche”.

In particolare, da un’indagine condotta è emerso che le aliquote provvigionali percepite dalle banche si attestavano su livelli medi del 51% del premio con punte dell’80% a fronte del 19% medio percepito dalle reti di agenzie assicurative. A riprova dell’enorme ammontare delle provvigioni richieste ed ottenute dalle banche, di seguito vediamo in pratica gli scostamenti:

un cliente di 40 anni per un’assicurazione TCM, a copertura di un mutuo ventennale di 200.000 euro, viene chiesto il pagamento di un premio in un’unica soluzione di 8.600 euro di cui 3.200 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.400 per costi complessivi (di 4.300 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione, ovvero il 50% del premio complessivo), ad un cliente di 40 anni per una TCM relativa ad un prestito personale di 30.000 euro della durata di 5 anni viene richiesto un premio unico di 796 euro di cui 662 euro a titolo di compenso provvigionale (ovvero l’83% del premio complessivo), ad un cliente di 40 anni per un’assicurazione rischi relativi alla perdita di impiego relativa ad un prestito personale ventennale di 200.000 euro, viene richiesto un premio di 1.240 euro di cui 657 euro a titolo di compenso provvigionale (ossia il 53% del premio complessivo).

Dagli esempi ben si capisce come il sistema bancario sia sempre stato troppo oneroso nei confronti delle provvigioni richieste ed applicate sui premi delle polizze assicurative abbinate ai mutui.

Inoltre, ogni consumatore del credito deve ricordare quanto redatto e previsto dall’art.28 del Decreto liberalizzazioni “Cresci Italia”: “Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi”.

Ecco perché conviene rivolgersi ad un assicuratore per una assicurazione e alla banca per un prestito!